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Dall'introduzione dell'autore:
"La legislazione dei paesi islamici deriva dal Corano, considerato come un libro divino ed eterno di cui i precetti sono sacri ed infallibili. Le rivelazioni ch'esso contiene costituiscono la legge religiosa, civile, penale e politica dei Musulmani e sono la prima fonte del diritto musulmano. - Le parole e gli atti del profeta, l'approvazione ch'egli ha dato ad atti ed a parole altrui formano la seconda fonte del diritto islamico. Queste tradizioni (hadit) trasmesse dai primi compagni (ashâb) del profeta e da quelli che li seguirono (tabiûn) e che furono loro compagni, costituiscono la Sunna, parola che significa: condotta, pratica, modo di agire (cioè del profeta).
La terza fonte del Diritto musulmano è costituita dall'igmâ cioè dal consenso della comunità musulmana rappresentata[…]"